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1809–1850

LEGGE PENALE PER GL'IMPIEGATI

Giuseppe Giusti

Il nostro sapientissimo Padrone con venerato motuproprio impone, che da oggi in avanti ogni impiegato, per il ben dello Stato

(per dir come si dice) ari diritto; e in caso d'imperizia o di delitto, lo vuol punito scrupolosamente colla legge seguente.

Se un real Segretario o Cameriere tagliato, puta il caso, a barattiere, ficca, a furia di brighe, in tutti i buchi un popolo di ciuchi;

se un Cancellier devoto della zecca sulle volture o sul catasto lecca, e attacca una tal qual voracità alla Comunità;

se a caso un Ispettor di polizia sganascia o tiene il sacco, o se la spia inventa, per non perder la pensione, una rivoluzione:

son piccoli trascorsi perdonabili, dall'umana natura inseparabili, né sopra questi allungherà la mano il benigno sovrano.

Ma nel delitto poi di peculato, posto il vuoto di cassa a sindacato, chi avrà rubato tanto da campare, sia lasciato svignare.

Chi avrà rubato poco, si perdoni, e tanto più se porta testimoni d'essersi a questi termini ridotto per il giuoco del Lotto.

Se un real Ingegnere o un Architetto ci munge fino all'ultimo sacchetto, per rimediare a questa bagattella si cresca una gabella.

Se saremo costretti a trapiantare un vicario bestiale o atrabiliare, tanto per dargli un saggio di rigore sarà fatto Auditore.

Se un Consiglier civile o criminale sbadiglierà sedendo in tribunale, visto che lo sbadiglio è contagioso, si condanni al riposo.

Se poi barella, o spinge la bilancia a traboccar dal lato della mancia, gl'infliggeremo in riga di galera congedo e paga intera.

Se un ministro riesce un po' animale, siccome bazzicava il Principale, titolo avrà di Consigliere emerito e la croce del merito.

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